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sabato 18 maggio 2024 | ore 04:49

Ripartizione della pensione di reversibilità

La Cassazione detta i criteri per la suddivisione della Pensione Reversibilità tra moglie superstite ed ex moglie.
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La Corte di Cassazione, Sezione civile, con Ordinanza del 25 agosto 2022, n. 25369, in riferimento ad una controversa insorta tra l’attuale moglie del defunto e l’ex moglie divorziata (titolare di assegno di mantenimento) circa la quota di pensione di reversibilità spettante a ciascuna, ha stabilito che nel calcolare le percentuali di spettanza della predetta pensione in favore dell’ex moglie e della moglie superstite rilevano: la durata del matrimonio, l’eventuale convivenza prematrimoniale-che però deve risultare stabile-le rispettive condizioni economiche delle donne e l'entità dell'assegno divorzile riconosciuto all'ex coniuge. La sola durata del matrimonio, pertanto, come invece aveva stabilito il Tribunale in primo grado, non è criterio da solo sufficiente ai fini della suddivisione della pensione.

La Corte di legittimità, difatti, nel determinare le rispettive percentuali di reversibilità, ha tenuto conto non solo della durata del matrimonio, con calcolo eseguito matematicamente in base alla durata dei matrimoni medesimi, ma anche dell'età delle due donne e delle rispettive condizioni economiche e patrimoniali. Ciò in ossequio al principio affermato, sostiene la Corte, in via prevalente ed anche di recente, secondo cui: “in caso di decesso dell'ex coniuge, la ripartizione dell'indennità di fine rapporto tra il coniuge divorziato e il coniuge superstite, che abbiano entrambi i requisiti per la pensione di reversibilità, deve essere effettuata ai sensi dell'art. 9, comma 3, della legge n. 898 del 1970, oltre che sulla base del criterio legale della durata dei matrimoni, anche ponderando ulteriori elementi, correlati alla finalità solidaristica dell'istituto e individuati dalla giurisprudenza, quali l'entità dell'assegno riconosciuto al coniuge divorziato e le condizioni economiche di entrambi, tenendo inoltre conto della durata della convivenza, ove il coniuge interessato alleghi, e provi, la stabilità e l'effettività della comunione di vita precedente al proprio matrimonio con il «de cuius» (Cass., 23 luglio 2021, n. 21247)."

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